Art. 13.
(Diritto all'assistenza sociale integrale).

      1. I servizi sociali devono garantire alle donne vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.
      2. I servizi sociali devono altresì garantire alle donne vittime di violenze il loro sostegno attraverso percorsi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
      3. L'attività dei servizi sociali di cui ai commi 1 e 2 è coordinata con quella delle

 

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Forze di polizia e dei magistrati preposti ai casi di violenza sulle donne, ai quali possono chiedere provvedimenti d'urgenza.